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  Scuola Mediterranea 

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     Statuto    

 

Articolo 1 - Denominazione

In data 16-12-2005 è costituita un’associazione denominata “Scuola Mediterranea di Medicina del dolore e cure palliative”. è un’Associazione senza scopo lucrativo, a base democratica, costituita da persone, Persone giuridiche ed Enti non riconosciuti che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

L’Associazione ha sede in Napoli presso la Facoltà di Farmacia alla via Domenico Montesano n.ro 49 e potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell’Associazione viene stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata da delibera a norma di legge.

Articolo 4 - Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo di svolgere attività di studio, promozioni ed interventi organizzando: conferenze, congressi, dibattiti, tavole rotonde, riunioni, convegni, meeting, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento ECM e non, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della disciplina antalgologica, sia in campo scientifico che clinico e sociale.

L’Associazione si propone, inoltre, di costituire una Scuola Permanente di Formazione nei confronti di equipe polivalenti per l’assistenza domiciliare, operatori sanitari e non del settore della Terapia del Dolore e Cure Palliative e di quanti altri interessati a sviluppare tali conoscenze, in collaborazione con strutture pubbliche, società scientifiche o su espresso loro incarico; nonchè di promuovere attività di carattere scientifico e culturale, borse di studio per il raggiungimento degli scopi sociali.

Si riserva, altresì, di effettuare pubblicazioni e sussidi didattici, con supporto cartaceo e/o informatico ed altre iniziative editoriali quali l’eventuale pubblicazione di una rivista o bollettino.

L'Associazione non ha alcun carattere politico e partitico e mantiene in ogni momento le dovute distanze dalle organizzazioni che da tali organismi sono finanziate e promosse.

Per realizzare il proprio scopo associativo l’Associazione potrà porre in essere le attività sopra indicate e attività similari che siano strumentali alla realizzazione dello scopo associativo.

Essa potrà inoltre: 

- organizzare tutte le attività previste dalla legge finalizzate all’attuazione degli scopi associativi;

- rendersi destinataria di contributi, incentivi ed agevolazioni previste dall'U.E., dallo Stato e dagli Enti Locali;

- acquistare o noleggiare per sé e per gli associati materiali, attrezzature, beni strumentali anche all’estero;

- attuare quanto necessario anche al fine di conseguire eventuali benefici e contributi secondo le leggi e le disposizioni in materia.

Per quanto appena menzionato, l’Associazione non avrà alcun limite geografico, sociale e culturale, sostenendo pertanto, nel rispetto del proprio patrimonio e della finalità associativa, i relativi oneri economici.

Articolo 5 - Associati

Sono definiti associati tutte le persone che, per interesse culturale, ovvero per interessi professionali e/o di studi compatibili con i requisiti per l’ammissione previsti dal presente statuto, vogliono aderire alle attività dell’Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l’ammissione dal Consiglio Direttivo.

Nessuna limitazione è posta al numero degli associati, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d’età e di nazionalità.

L’Associazione si compone di associati ordinari, di associati fondatori, di associati sostenitori e di associati onorari.

Associati ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota associativa annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.

Associati fondatori sono coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione  e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all’Associazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dall’assemblea degli associati.

Associati sostenitori sono  coloro che, oltre alla quota associativa, versano all’Associazione un contributo una tantum nella misura minima stabilita ogni anno dall’assemblea.

Associati onorari sono coloro che verranno eletti dall’assemblea degli associati su proposta degli associati fondatori per meriti particolari in campo sociale, professionale e culturale.

Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti non riconosciuti.

La suddivisione degli associati nelle quattro categorie non implica alcuna differenza in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, prevedendo così una disciplina uniforme del rapporto associativo.

In particolare, ogni associato che ha la maggiore età ha diritto al voto e può partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni e deliberazioni qualunque ne sia l’oggetto.

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto; 

- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- al pagamento del contributo associativo.

L’ammissione di nuovi associati è deliberata dall’assemblea su proposta di almeno due associati.

La domanda di ammissione, su moduli prestampati, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l’accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza associativi.

 

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi: 

a) per decesso;

b) per dimissioni e/o recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno; 

c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato era stato ammesso;

d) per delibera di esclusione assunta dall’organo amministrativo.

Sono considerate cause di esclusione dell’associato: 

1) la morosità nei pagamenti dei contributi associativi secondo quanto disciplinato dal vigente codice civile;

2) l’aver tenuto comportamenti che abbiano in qualsiasi modo, comportato danno all’immagine ed al buon nome dell’Associazione e/o contrastato il raggiungimento degli scopi associativi. 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro l5 giorni, ricorrere all’assemblea degli associati.

Articolo 6  - Contributi         

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari: sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione e contributo associativo annuale; sono straordinari quelli fissati una tantum. I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

L’organo amministrativo delibera in ordine all’ammontare e alle modalità di versamento dei contributi. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio associativo nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, salvo mortis causa.

Articolo 7 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Articolo 8 - Assemblea degli associati   

L’Assemblea, sovrana per tutte le decisioni della vita dell’Associazione, è costituita da tutti gli associati in regola con i contributi dovuti. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un singolo voto e può rappresentare per delega sino ad un massimo di 3 associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante una persona scelta dal Presidente anche tra i non associati. L’Assemblea nomina due scrutatori quando si debba procedere alla nomina di cariche associative o ad altre deliberazioni a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono redatte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso. L’Assemblea si riunisce anche ogni qual volta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera inviata ad ogni  associato o  con avviso affisso nella sede dell’associazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l’ordine del giorno della riunione.

In casi di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefono, fax, e-mail, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aderenti. Tuttavia, trascorsa un’ora, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse di votazione, non esclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni relative a persone sono assunte a scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida all’unanimità di procedere diversamente.

L’Assemblea:

- determina le direttive di massima cui l’Associazione deve uniformarsi nella sua attività;

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico-finanziario, i bilanci preventivi ed eventuali altri rendiconti predisposti dal Presidente, previo parere favorevole del Consigilo Direttivo, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ove sia in carica;

- adempie a tutte le attribuzioni che le sono conferite dal Presente, dallo Statuto e dalle leggi;

- delibera le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione e nomina tra gli associati tre liquidatori. I resoconti delle assemblee sono trascritti nel libro verbali e sono inviati a ciascun associato.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono liberamente eleggibili, è costituito da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea degli associati. 

Il Consiglio Direttivo in caso di candidature insufficienti o di dimissioni dei consiglieri non reintegrate può essere costituito da un numero inferiore di consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale utile.

I componenti eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce 3 volte all’anno e ogni qual volta lo ritengano opportuno il Presidente o almeno due componenti. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera ordinaria, fax, e-mail inviati almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno due giorni di anticipo.

Le riunioni sono valide, quando è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente-Vicario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere;

- formula pareri sui rendiconti e sui bilanci predisposti dal Presidente, approvandoli annualmente;

- esprime pareri ed individua le scelte operative per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

- collabora a tutte le attività di competenza del Presidente.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente, liberamente eleggibile, è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di nominare periti e procuratori in caso di lite. Provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento é sostituito dal Vicepresidente-Vicario e, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da un consigliere all’uopo delegato. Il Presidente può delegare compiti specifici e facoltà riconosciutegli al Segretario Generale, ai Consiglieri, ad associati, a professionisti da lui scelti.

Il Presidente predispone i bilanci ed il rendiconto economico-finanziario. Stipula convenzioni con professionisti, enti, aziende fornitrici di beni e servizi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Convoca l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori

Il  Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica per 3 anni, sono rieleggibili e  sono nominati dall’Assemblea che può determinare anche un emolumento ai sindaci effettivi.

Il Collegio dei Revisori è tenuto al controllo  contabile dell’attività svolta dall’Associazione e ne riferisce annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee generali nel corso delle quali si discutono bilanci e rendiconti.

Articolo 12 - Clausola arbitrale

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati o tra questi e l’organo amministrativo o i suoi componenti in ordine all’applicazione delle norme contenute nell’atto costitutivo e/o nello statuto e, più in generale, per tutto ciò che è inerente la vita dell’Associazione, la competenza viene affidata al Collegio del Revisori che funzionerà quale Collegio arbitrale. Gli associati potranno, quindi, indirizzare, in forma scritta, ricorsi al Collegio dei Revisori che provvederà, sentiti eventualmente gli  interessati, ad emettere decisione scritta, da notificarsi mediante lettera raccomandata, avente forza di lodo inappellabile.

Articolo 13 - Gestione e bilancio d’esercizio

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio alla redazione della bozza di  bilancio corredandola di una relazione.

Si fa obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

 

L’avanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato può essere destinato, su delibera dell’assemblea:

- ad accantonamento, creando un apposito fondo denominato “Avanzo gestioni precedenti”;

- come contributo corrente per gli esercizi successivi, al fine di ridurre i contributi ordinari e/o straordinari.

Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto su delibera dell’Assemblea:

- mediante nuovi contributi straordinari all’uopo destinati;

- mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell’ordine tassativo che segue secondo  le rispettive capienze:

1) avanzi gestioni precedenti;

2) fondo contributi straordinari terzi;

3) fondo contributi straordinari associati;

4) fondo contributi di ammissione.

A ciascun associato verrà notificata una copia del rendiconto economico e finanziario.

Articolo 14 – Scioglimento

Sono considerate cause di scioglimento dell’Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile:

- la delibera assembleare di scioglimento;

- la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, dall’Assemblea, la quale nomina un liquidatore scelto tra gli associati oppure tra persone estranee all’Associazione.

Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associato o non avrà tutti i poteri per realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’Associazione.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Gratuità delle cariche

Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

Articolo 16 - Patrimonio

Il  patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) un fondo associativo inizialmente versato; 

b) contributi versati una tantum dagli associati sostenitori e destinati ad incrementare il fondo associativo;

c) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;

d) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’Associazione e risultante dal libro degli inventari.

 

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L’Associazione e i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

 

Articolo 17 - Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative versate annualmente dagli associati; la quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;

- sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;

- liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donante o dal testatore;

- redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;

- remunerazioni, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;

- ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

-  in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 18 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

 

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