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Articolo 1 - Denominazione
In data 16-12-2005 è costituita
un’associazione denominata “Scuola Mediterranea
di Medicina del dolore e cure palliative”.
è
un’Associazione senza scopo lucrativo,
a base democratica, costituita da persone,
Persone giuridiche ed Enti non riconosciuti che
accettano le norme stabilite dal presente
Statuto.
Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Napoli
presso la Facoltà di Farmacia alla via Domenico
Montesano n.ro 49 e potrà istituire sedi
secondarie, filiali e succursali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione viene
stabilita dalla data della sua costituzione fino
al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata da
delibera a norma di legge.
Articolo 4 - Scopi e finalità
L'Associazione è apolitica,
aconfessionale e non ha fini di lucro.
Essa ha lo scopo di svolgere
attività di studio, promozioni ed interventi
organizzando: conferenze, congressi, dibattiti,
tavole rotonde, riunioni, convegni, meeting,
seminari, corsi di formazione ed aggiornamento
ECM e non, al fine di promuovere e diffondere la
conoscenza della disciplina antalgologica, sia
in campo scientifico che clinico e sociale.
L’Associazione si propone,
inoltre, di costituire una Scuola Permanente di
Formazione nei confronti di equipe polivalenti
per l’assistenza domiciliare, operatori sanitari
e non del settore della Terapia del Dolore e
Cure Palliative e di quanti altri interessati a
sviluppare tali conoscenze, in collaborazione
con strutture pubbliche, società scientifiche o
su espresso loro incarico; nonchè di promuovere
attività di carattere scientifico e culturale,
borse di studio per il raggiungimento degli
scopi sociali.
Si riserva, altresì, di
effettuare pubblicazioni e sussidi didattici,
con supporto cartaceo e/o informatico ed altre
iniziative editoriali quali l’eventuale
pubblicazione di una rivista o bollettino.
L'Associazione non ha alcun
carattere politico e partitico e mantiene in
ogni momento le dovute distanze dalle
organizzazioni che da tali organismi sono
finanziate e promosse.
Per realizzare il proprio scopo
associativo l’Associazione potrà porre in essere
le attività sopra indicate e attività similari
che siano strumentali alla realizzazione dello
scopo associativo.
Essa potrà inoltre:
- organizzare tutte le attività
previste dalla legge finalizzate all’attuazione
degli scopi associativi;
- rendersi destinataria di
contributi, incentivi ed agevolazioni previste
dall'U.E., dallo Stato e dagli Enti Locali;
- acquistare o noleggiare per sé
e per gli associati materiali, attrezzature,
beni strumentali anche all’estero;
- attuare quanto necessario anche
al fine di conseguire eventuali benefici e
contributi secondo le leggi e le disposizioni in
materia.
Per quanto appena menzionato,
l’Associazione non avrà alcun limite geografico,
sociale e culturale, sostenendo pertanto, nel
rispetto del proprio patrimonio e della finalità
associativa, i relativi oneri economici.
Articolo 5 - Associati
Sono definiti associati tutte le
persone che, per interesse culturale, ovvero per
interessi professionali e/o di studi compatibili
con i requisiti per l’ammissione previsti dal
presente statuto, vogliono aderire alle attività
dell’Associazione e che, avendone fatta
richiesta, ne ottengano l’ammissione dal
Consiglio Direttivo.
Nessuna limitazione è posta al
numero degli associati, possono aderire tutti i
cittadini di ambo i sessi, senza limiti d’età e
di nazionalità.
L’Associazione si compone di
associati ordinari, di associati fondatori, di
associati sostenitori e di associati onorari.
Associati ordinari
sono coloro che, oltre a versare la quota
associativa annuale, partecipano in modo
continuativo e permanente alle attività
dell'Associazione.
Associati fondatori
sono coloro che risultano dall’atto costitutivo
dell’Associazione e coloro che, trascorsi dieci
anni dalla loro iscrizione all’Associazione,
dietro loro domanda, vengono ammessi a tale
categoria dall’assemblea degli associati.
Associati sostenitori
sono coloro che, oltre alla quota associativa,
versano all’Associazione un contributo una
tantum nella misura minima stabilita ogni anno
dall’assemblea.
Associati onorari
sono coloro che verranno eletti dall’assemblea
degli associati su proposta degli associati
fondatori per meriti particolari in campo
sociale, professionale e culturale.
Gli associati ordinari e
sostenitori possono anche essere persone
giuridiche e Enti non riconosciuti.
La suddivisione degli associati
nelle quattro categorie non implica alcuna
differenza in merito ai loro diritti e doveri
nei confronti dell'Associazione, prevedendo così
una disciplina uniforme del rapporto
associativo.
In particolare, ogni associato
che ha la maggiore età ha diritto al voto e può
partecipare effettivamente alla vita
dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni
e deliberazioni qualunque ne sia l’oggetto.
La qualifica di associato dà
diritto:
- a partecipare alla vita
associativa, esprimendo il proprio voto per
tutte le delibere demandate dal presente
statuto;
- a partecipare alle elezioni
degli organi direttivi.
Gli associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto,
dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni
assunte dagli organi associativi;
- al pagamento del contributo
associativo.
L’ammissione di nuovi associati è
deliberata dall’assemblea su proposta di almeno
due associati.
La domanda di ammissione, su
moduli prestampati, sarà indirizzata al
Presidente e deve indicare, oltre i dati
anagrafici e fiscali, l’accettazione dello
Statuto e degli organi di rappresentanza
associativi.
La qualifica di associato può
venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni e/o recesso, da
comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima
dello scadere dell’anno;
c) per decadenza, nel caso in cui
venga a mancare uno dei requisiti per cui
l’associato era stato ammesso;
d) per delibera di esclusione
assunta dall’organo amministrativo.
Sono considerate cause di
esclusione dell’associato:
1) la morosità nei pagamenti dei
contributi associativi secondo quanto
disciplinato dal vigente codice civile;
2) l’aver tenuto comportamenti
che abbiano in qualsiasi modo, comportato danno
all’immagine ed al buon nome dell’Associazione
e/o contrastato il raggiungimento degli scopi
associativi.
Le deliberazioni prese in materia
di recesso, decadenza ed esclusione debbono
essere comunicate agli associati destinatari
mediante lettera. Qualora l’escluso non
condivida le ragioni addotte può, entro l5
giorni, ricorrere all’assemblea degli associati.
Articolo 6 - Contributi
I contributi si distinguono in
ordinari e straordinari: sono ordinari quelli
fissati come contributo di iscrizione e
contributo associativo annuale; sono
straordinari quelli fissati una tantum. I
contributi ordinari sono fissati annualmente e
sono dovuti, unitamente a quelli straordinari,
dagli associati ordinari e fondatori. Gli
associati sostenitori sono obbligati solo al
versamento dei contributi ordinari. Gli
associati onorari non sono obbligati a nessun
contributo.
L’organo amministrativo delibera
in ordine all’ammontare e alle modalità di
versamento dei contributi. L’associato che
cessa, per qualsiasi causa, di far parte
dell’Associazione ha l’obbligo di versare i
contributi ordinari e straordinari stabiliti per
tutta la durata dell’esercizio associativo nel
corso del quale è avvenuta la cessazione della
qualità di associato.
I contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili, salvo mortis
causa.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Articolo 8 - Assemblea degli associati
L’Assemblea, sovrana per tutte le
decisioni della vita dell’Associazione, è
costituita da tutti gli associati in regola con
i contributi dovuti. Ciascun associato ha
diritto ad esprimere un singolo voto e può
rappresentare per delega sino ad un massimo di 3
associati.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione. Svolge le funzioni
di segretario verbalizzante una persona scelta
dal Presidente anche tra i non associati.
L’Assemblea nomina due scrutatori quando si
debba procedere alla nomina di cariche
associative o ad altre deliberazioni a scrutinio
segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono
redatte in un verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, nonché dagli
eventuali scrutatori.
L’Assemblea si riunisce in via
ordinaria una volta all’anno per l’approvazione
del rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio precedente e del bilancio
preventivo per l’esercizio in corso. L’Assemblea
si riunisce anche ogni qual volta lo ritengano
necessario il Presidente o almeno due membri del
Consiglio Direttivo o un quinto degli associati.
L’Assemblea è convocata dal
Presidente con lettera inviata
ad ogni associato o con avviso affisso nella
sede dell’associazione, almeno dieci giorni
prima della data di convocazione. Nella
convocazione devono essere indicati il luogo, la
data e l’ordine del giorno della riunione.
In casi di urgenza l’Assemblea
può essere convocata mediante telegramma,
telefono, fax, e-mail, almeno cinque giorni
prima della data di convocazione.
L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente la maggioranza degli
aderenti. Tuttavia, trascorsa un’ora,
l’Assemblea è validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice.
Le votazioni si svolgono per
alzata di mano e non è ammesso il voto per
corrispondenza.
L’Assemblea, a maggioranza, può
stabilire di volta in volta modalità diverse di
votazione, non esclusa quella per acclamazione.
Le deliberazioni relative a
persone sono assunte a scrutinio segreto, a meno
che l’Assemblea non decida all’unanimità di
procedere diversamente.
L’Assemblea:
- determina le direttive di
massima cui l’Associazione deve uniformarsi
nella sua attività;
- nomina i membri del Consiglio
Direttivo;
- approva il rendiconto
economico-finanziario, i bilanci preventivi ed
eventuali altri rendiconti predisposti dal
Presidente, previo parere favorevole del
Consigilo Direttivo, udita la relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti ove sia in
carica;
- adempie a tutte le attribuzioni
che le sono conferite dal Presente, dallo
Statuto e dalle leggi;
- delibera le modifiche allo
Statuto e lo scioglimento dell’Associazione e
nomina tra gli associati tre liquidatori. I
resoconti delle assemblee sono trascritti nel
libro verbali e sono inviati a ciascun
associato.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, i cui
membri sono liberamente eleggibili, è costituito
da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea degli
associati.
Il Consiglio Direttivo in caso di
candidature insufficienti o di dimissioni dei
consiglieri non reintegrate può essere
costituito da un numero inferiore di
consiglieri, salvo ratifica della prima
assemblea generale utile.
I componenti eletti durano in
carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce 3 volte all’anno e ogni qual volta lo
ritengano opportuno il Presidente o almeno due
componenti.
Il Consiglio è convocato dal
Presidente con lettera ordinaria, fax, e-mail
inviati almeno 5 giorni prima della riunione. In
caso di urgenza il Consiglio può essere
convocato con almeno due giorni di anticipo.
Le riunioni sono valide, quando è
presente la maggioranza del Consiglio Direttivo
e, in seconda convocazione, con la presenza di
almeno tre consiglieri.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina il Presidente, il
Vicepresidente-Vicario, il Collegio dei Revisori
dei Conti, il Tesoriere;
- formula pareri sui rendiconti e
sui bilanci predisposti dal Presidente,
approvandoli annualmente;
- esprime pareri ed individua le
scelte operative per lo svolgimento delle
attività dell'Associazione;
- collabora a tutte le attività
di competenza del Presidente.
Articolo 10 - Il Presidente
Il Presidente, liberamente
eleggibile, è eletto dal Consiglio Direttivo con
la maggioranza dei voti presenti, dura in carica
3 anni e può essere rieletto. Egli ha la
rappresentanza legale dell’Associazione con
facoltà di nominare periti e procuratori in caso
di lite. Provvede all’esecuzione delle delibere
assembleari e del Consiglio Direttivo. In caso
di assenza o impedimento é sostituito dal
Vicepresidente-Vicario e, in assenza o
impedimento anche di quest’ultimo, da un
consigliere all’uopo delegato. Il Presidente può
delegare compiti specifici e facoltà
riconosciutegli al Segretario Generale, ai
Consiglieri, ad associati, a professionisti da
lui scelti.
Il Presidente predispone i
bilanci ed il rendiconto economico-finanziario.
Stipula convenzioni con professionisti, enti,
aziende fornitrici di beni e servizi, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo, per il
perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Convoca l’Assemblea generale ed
il Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, se
nominato, è composto da tre membri effettivi e
due supplenti scelti anche tra i non associati.
Essi durano in carica per 3 anni, sono
rieleggibili e sono nominati dall’Assemblea che
può determinare anche un emolumento ai sindaci
effettivi.
Il Collegio dei Revisori è tenuto
al controllo contabile dell’attività svolta
dall’Associazione e ne riferisce annualmente al
Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo ed alle assemblee generali
nel corso delle quali si discutono bilanci e
rendiconti.
Articolo 12 - Clausola arbitrale
Per ogni controversia che dovesse
sorgere tra gli associati o tra questi e
l’organo amministrativo o i suoi componenti in
ordine all’applicazione delle norme contenute
nell’atto costitutivo e/o nello statuto e, più
in generale, per tutto ciò che è inerente la
vita dell’Associazione, la competenza viene
affidata al Collegio del Revisori che funzionerà
quale Collegio arbitrale. Gli associati
potranno, quindi, indirizzare, in forma scritta,
ricorsi al Collegio dei Revisori che provvederà,
sentiti eventualmente gli interessati, ad
emettere decisione scritta, da notificarsi
mediante lettera raccomandata, avente forza di
lodo inappellabile.
Articolo 13 - Gestione e bilancio d’esercizio
Gli esercizi associativi si
chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L’organo
amministrativo provvede entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio alla redazione della
bozza di bilancio corredandola di una
relazione.
Si fa obbligo di redigere ed
approvare annualmente il rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L’avanzo di gestione risultante
dal bilancio regolarmente approvato può essere
destinato, su delibera dell’assemblea:
- ad accantonamento, creando un
apposito fondo denominato “Avanzo gestioni
precedenti”;
- come contributo corrente per
gli esercizi successivi, al fine di ridurre i
contributi ordinari e/o straordinari.
Il disavanzo di gestione,
risultante dal bilancio regolarmente approvato,
può essere coperto su delibera dell’Assemblea:
- mediante nuovi contributi
straordinari all’uopo destinati;
- mediante utilizzo di fondi
precedentemente costituiti nell’ordine tassativo
che segue secondo le rispettive capienze:
1) avanzi gestioni precedenti;
2) fondo contributi straordinari
terzi;
3) fondo contributi straordinari
associati;
4) fondo contributi di
ammissione.
A ciascun associato verrà
notificata una copia del rendiconto economico e
finanziario.
Articolo 14 – Scioglimento
Sono considerate cause di
scioglimento dell’Associazione, oltre quelle
previste dal Codice Civile:
- la delibera assembleare di
scioglimento;
- la dichiarazione di nullità del
contratto associativo.
Lo scioglimento dell’Associazione
e la devoluzione del patrimonio sono deliberati,
con il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati, dall’Assemblea, la quale nomina
un liquidatore scelto tra gli associati oppure
tra persone estranee all’Associazione.
Tale liquidatore, cui potrà
essere affiancata qualsiasi altra persona di
competenza notoria, associato o non avrà tutti i
poteri per realizzare l’attivo e regolare il
passivo dell’Associazione.
L’Assemblea, all’atto di
scioglimento dell’Associazione, delibererà in
merito alla destinazione dell’eventuale residuo
attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione
che persegua finalità analoghe ovvero a fini di
pubblica utilità, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15 - Gratuità delle cariche
Le cariche direttive sono tutte
rigorosamente gratuite.
Articolo 16 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione
è costituito da:
a) un fondo associativo
inizialmente versato;
b) contributi versati una tantum
dagli associati sostenitori e destinati ad
incrementare il fondo associativo;
c) somme accantonate per
qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
d) ogni altro bene
immobile e mobile acquisito dall’Associazione e
risultante dal libro degli inventari.
All’Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita associativa, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla legge.
L’Associazione e i singoli
associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretendere la quota in caso di
recesso.
Articolo 17 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono
costituite da:
- quote associative versate
annualmente dagli associati; la quota
associativa non è trasmissibile, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e non è
rivalutabile;
- sovvenzioni e contributi che
l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle
collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici
sotto riserva di destinazione speciale, imposta
da tali sovvenzioni e contributi;
- liberalità tra vivi e mortis
causa che essa potrà essere autorizzata a
ricevere conformemente alla legge e sotto
riserva di destinazione speciale imposta dal
donante o dal testatore;
- redditi di capitali mobili ed
immobili del fondo patrimoniale;
- remunerazioni, compensi e
noleggi percepiti per i servizi resi di
carattere didattico, editoriale, educativo;
- ogni privata oblazione non
espressamente destinata ad incrementare il
patrimonio;
- in genere qualsiasi risorsa
ammessa dalle vigenti norme legislative e
compatibile con le norme contenute nel presente
Statuto.
Articolo 18 - Norme finali
Per quanto non previsto dal
presente Statuto valgono le norme previste dalla
legge.
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